Nella predisposizione della presente circolare lo studio si è avvalso anche dei servizi di aggiornamento erogati dal Sistema Integrato Eutekne
PREMESSA#
Qui di seguito vengono riportati i primi chiarimenti sulle novità normative, introdotte dall’art. 13 comma 3 del DL 159/2025, che hanno modificato sostanzialmente l’esistente obbligo di comunicare la propria PEC, da parte degli amministratori delle imprese costituite in forma societaria.
SOGGETTI OBBLIGATI#
L’art. 5 comma 1 del DL 179/2012, così come modificato, stabilisce che l’obbligo di comunicare una PEC (domicilio digitale) al Registro delle imprese riguarda:
l’amministratore unico,#
l’amministratore delegato#
o, in mancanza, il Presidente del Consiglio di amministrazione#
di imprese costituite in forma societaria.
OBBLIGO DOMICILIO DIGITALE PERSONALE#
Il domicilio digitale dei predetti amministratori non può coincidere con il domicilio digitale dell’impresa, ossia la PEC comunicata per ciascun amministratore non può coincidere con la PEC della società.
TERMINI ADEMPIMENTO#
L’obbligo di comunicazione del domicilio digitale è contestuale alla richiesta di iscrizione della nomina, sia come prima nomina che come conferma. In caso di omissione la CCIAA sospenderà la domanda di iscrizione richiedendo la regolarizzazione.
Coloro che, al 31 ottobre 2025, già ricoprono le suddette cariche, dovranno comunicare il proprio domicilio digitale entro il 31 dicembre 2025.
L’obbligo della comunicazione è in capo all’impresa.
SANZIONI#
In caso di mancata comunicazione del domicilio digitale, inoltre, si applica l’art. 16 comma 6-bis del DL 185/2008 (così dispone l’art. 13 comma 4 del DL 159/2025), che prevede una sanzione amministrativa raddoppiata (ossia da 206 a 2.064 euro), per ciascun amministratore.
ESONERATI#
Non sono soggetti all’obbligo gli amministratori di società di persone o di società di capitali (o consorzi, o reti di imprese, ecc.) privi di deleghe.
COSTI CCIAA#
L’esenzione dal pagamento del diritto di segreteria e dell’imposta di bollo si applica solo per la mera comunicazione del domicilio digitale di uno dei predetti amministratori, senza alcuna modifica o aggiunta di dati riferiti al domicilio fisico e alla rappresentanza.
Per le comunicazioni del domicilio digitale in sede di nuove nomine o conferme/rinnovi delle cariche, invece, il diritto di segreteria e l’imposta di bollo sono dovuti secondo l’ordinaria disciplina dell’adempimento principale oggetto di iscrizione. Resta assoggettata a diritti di segreteria e imposta di bollo anche la comunicazione del domicilio digitale – in via facoltativa – di ulteriori soggetti con cariche societarie.
Lo studio resta a disposizioni per eventuali chiarimenti.
Cordiali saluti
Pier Giovanni Dal Mas