Informativa#

Nella predisposizione della presente circolare lo studio si è avvalso anche dei servizi di aggiornamento erogati dal Sistema Integrato Eutekne.

1 PREMESSA#

Come anticipato con l’informativa n. 183 del 07/01/2025 (Legge di bilancio 2025), con decorrenza dall’01/01/2026, a seguito della modifica dell’art. 2 co. 3 del DLgs. 127/2015, viene prevista l’integrazione del processo di registrazione dei corrispettivi con il processo di pagamento elettronico.

A questo scopo viene introdotto l’obbligo di collegare, tra loro, gli strumenti relativi all’invio dei corrispettivi (registratori di cassa telematici e quelli (hardware o software) che consentono l’accettazione dei pagamenti elettronici.

La misura è finalizzata a contrastare l’evasione fiscale, in quanto mira a facilitare i controlli, consentendo la rilevazione, automatica ed immediata, di eventuali incoerenze tra “scontrini elettronici” emessi ed incassi registrati.

2 OBBLIGO DI COLLEGAMENTO#

L’obbligo di collegare fra loro, i registratori telematici (Rt) e strumenti di pagamento elettronico (POS), non consiste in un collegamento fisico ma in un abbinamento “virtuale” da effettuare tramite un apposito servizio on line, disponibile dal 05/03/2026, nel sito dell’Agenzia delle Entrate, vedi punto successivo.

L’abbinamento può essere multiplo: ad un dispositivo di registrazione (Rt) può essere abbinato uno o più strumenti di pagamento elettronici (POS) e viceversa.

L’obbligo del collegamento fra Rt e POS comporta l’obbligo di indicare, e registrare, correttamente, al momento della emissione del documento commerciale, le modalità con cui il cliente effettua il pagamento del corrispettivo.

Consiglio di impostare almeno le seguenti modalità di pagamento del corrispettivo:

  • pagamento per cassa

  • pagamento mediante ticket (buoni pasto, gift card etc.)

  • pagamento elettronico, mediante POS

  • pagamento diverso, con altro mezzo tracciabile (es.: bonifico, assegno)

  • pagamento non avvenuto.

Ovviamente solo i corrispettivi caratterizzati dalla modalità “pagamento elettronico” verranno confrontati con i dati trasmessi dai POS, abbinati al registratore telematico.

Gli strumenti di pagamento elettronico (POS), che devono essere collegati, sono:

  • hardware (dispositivo fisico)

  • e software (piattaforme online, App e analoghe),

mediante i quali l’esercente incassa elettronicamente i corrispettivi dai clienti.

Sono considerati:

POS fisici tutti i dispositivi che consentono il pagamento mediante lettura della carta di pagamento del cliente (sia tramite inserimento nel lettore sia in modalità contactless). Oltre ai tradizionali POS, rientrano in questa categoria anche i cosiddetti “SoftPOS”, App che vengono installate su un dispositivo (smartphone, tablet, ecc.) dell’esercente trasformandolo in un POS in grado di accettare pagamenti contactless;

POS virtuali tutti gli strumenti che permettono di autorizzare e gestire i pagamenti su Internet in modo sicuro.

3 SCADENZE

Sono previste delle scadenze differenziate in funzione della data di primo utilizzo o di effettiva disponibilità, degli strumenti di pagamento (POS), ossia se precedente o successiva al 31/01/2026.

Per i POS già utilizzati, od effettivamente disponibili, al 31/01/2026 l’abbinamento deve essere effettuato entro il 20/04/2026, termine di 45 giorni a partire dal 05/03/2026.

Per i POS utilizzati, od effettivamente disponibili, dal 01/02/2026 l’abbinamento deve essere effettuato dal sesto giorno del secondo mese successivo all’ultimo giorno lavorativo dello stesso mese, secondo mese successivo. Quindi se un nuovo Pos inizia a operare a febbraio, andrà collegato al registratore telematico tra il 6 e il 30 aprile 2026.

I medesimi termini valgono, anche, per la comunicazione delle eventuali variazioni di collegamenti / abbinamenti già registrati.

Tali scadenze tengono conto dei tempi che occorrono all’Amministrazione finanziaria per ottenere dai prestatori dei servizi di pagamento le informazioni sugli strumenti (POS) utilizzati dagli operatori.

4 SANZIONI#

E’ prevista la sanzione dell’art.11 c.2 quinques, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, ovvero una sanzione pecuniaria da 250 a 2.000 euro, per l’errata indicazione e registrazione della modalità di incasso appropriata, al momento dell’emissione del documento commerciale comporta.

5 MODALITA’ OPERATIVE#

L’abbinamento fra i diversi strumenti di registrazione ed incasso, può essere effettuato autonomamente dall’esercente, oppure tramite il gestore o tramite ‘intermediario.

Il collegamento “logico”, fra POS ed Rt, ovviamente, va effettuato “una tantum”, salvo successive variazioni, mediante accesso al portale “Fatture e Corrispettivi”, nel seguente modo:

  • tramite il servizio “Gestione collegamenti”, abbinando la matricola del registratore telematico, già censito in Anagrafe tributaria, con il/i dato/i identificativo/i univoco/i degli strumenti di pagamento elettronico interessati;

  • tramite la procedura web “Documento Commerciale on line”, per chi la utilizza, registrando il dato identificativo univoco del POS.

Per rendere più semplice l’operazione, all’esercente viene mostrato l’elenco degli strumenti di pagamento elettronico di cui risulta titolare, preventivamente comunicati all’Agenzia dagli operatori finanziari.

Come scritto prima, é prevista la possibilità di effettuare un collegamento “multiplo”: un POS può essere abbinato a più Rt così come più POS possono essere collegati a un unico Rt.

6 ECCEZZIONI#

Non sono interessati dalle nuove disposizioni:

  • i corrispettivi certificati mediante distributori automatici (cosiddette “vending machine”),

  • i corrispettivi relativi alla cessione di carburante,

  • ed i corrispettivi relativi alle operazioni di ricarica dei veicoli elettrici,

anche se incassati con pagamento elettronico.

Allo stesso modo, non sono interessati dalle nuove disposizioni i corrispettivi esonerati dall’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica, come, ad esempio, la vendita di tabacchi e generi di monopolio, le vendite a distanza, ecc., anche se incassati con pagamento elettronico.

Se, tuttavia, l’esercente sceglie volontariamente di certificare tali corrispettivi,, mediante Rt con emissione del documento commerciale, i POS utilizzati, per l’incasso elettronico, devono essere collegati.

In ogni caso se un Rt viene utilizzato sia per operazioni che richiedono l’emissione del documento commerciale, sia per operazione che non richiedono l’emissione del documento commerciale (es. operazioni certificate dall’emissione di fatture) è obbligatorio collegarlo al POS utilizzato, e registrare correttamente i documenti commerciali, per modalità di pagamento, per tutte le operazioni effettuate.

7 INCARICO ALLO STUDIO PER EFFETTUARE L’ABBINAMENTO#

In caso di incarico allo Studio per effettuare l’abbinamento, occorre comunicare:

  • la matricola del registratore di cassa telematico;

  • i dati identificativi dello strumento di pagamento elettronico (matricola del terminale e dati dell’operatore finanziario);

  • l’indirizzo dell’esercizio commerciale presso il quale vengono utilizzati.

Lo Studio è a disposizione per qualsiasi chiarimento.

Cordiali saluti

Pier Giovanni Dal Mas