Nella predisposizione della presente circolare lo studio si è avvalso anche dei servizi di aggiornamento erogati dal Sistema Integrato Eutekne
premessa
L'art. 1 co. 81 - 83 della L. 207/2024 (legge di bilancio 2025) ha inciso profondamente sul regime fiscale delle spese:
di rappresentanza ed omaggi;
di vitto, alloggio e trasporti incidendo altresì, indirettamente, anche sul regime dei rimborsi spesa conseguenti.
Le modifiche introdotte presentano delle contraddizioni e lacune tecniche, tuttavia lo Studio preferisce adottare l’interpretazione sistematica più coerente con la finalità, espressa nella Relazione Tecnica alla Legge di bilancio, di contrastare i fenomeni evasivi tramite l’ampliamente dei pagamenti con strumenti elettronici.
Decorrenza
A partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2024, ossia dal 01/01/2025, per i soggetti "solari".
Obbligo di tracciabilità delle spese
Viene introdotto, per le spese di cui oltre, l'obbligo di pagamento mediante mezzi tracciabili, ossia mediante:
versamento bancario o postale;
altri sistemi di pagamento previsti dall'art. 23 del DLgs. 241/97 (quali carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari).
L’obbligo di pagamento mediante mezzi tracciabili è previsto ai fini della deducibilità dal reddito d'impresa (e di lavoro autonomo) e dalla base imponibile IRAP, ed ai fini della esenzione per i redditi di lavoro dipendente.
L’obbligo deve essere rispettato:
sia nel caso di spese sostenute direttamente dalla società, dall’imprenditore e/o dal lavoratore autonomo,
sia nel caso di spese sostenute da terzi e rimborsate, come nel caso di lavoratore dipendente, amministratore, consulente e/o fornitore.
In questo ultimo caso occorrerà organizzarsi in modo da raccogliere, oltre alla documentazione probatoria della spesa (giustificativo fiscale), anche quella probatoria del relativo pagamento tracciabile (scontrino POS, addebito carta di credito o bancomat).
Ovviamente l’adozione di una carta di credito o di debito, o pre pagata, ad uso aziendale, consente di dimostrare più facilmente la tracciabilità del pagamento.
Inoltre, l’obbligo sussiste sia per spese sostenute in Italia sia per spese sostenute all’estero.
SPESE SOGGETTE ALL’Obbligo di tracciabilità
Sono soggette all’obbligo di tracciabilità:
le spese di omaggio e di rappresentanza;
le spese di vitto, alloggio e trasporti.
SPESE di omaggio e rappresentanza
Sono spese di omaggio le spese relative a beni distribuiti gratuitamente ai clienti.
Ricordo che, se i beni hanno un valore unitario superiore a 50 euro, si configurano come spese di rappresentanza.
Le spese di rappresentanza sono le spese per erogazione di beni a servizi a titolo gratuito con finalità promozionali o di pubbliche relazioni ed il cui sostentamento risponda a criteri di ragionevolezza in funzione dell’obiettivo di generare benefici economici, ovvero sia coerente con le pratiche commerciali del settore.
Il DM 19.112008 riporta un elenco di oneri qualificabili come spese di rappresentanza ed un elenco di oneri che non posso essere considerate tali.
Previo il pagamento con mezzi tracciabili queste spese (omaggi e rappresentanza) sono deducibili nei limiti previsti dall’art.108 del TUIR (in percentuale dei compensi / ricavi)
SPESE di vitto, alloggio e viaggio: identificazione
Per espressa previsione di legge si intendono le spese per:
prestazioni alberghiere (alloggio);
di somministrazione di alimenti e bevande (vitto);
viaggio e trasporto, effettuati, medianti autoservizi pubblici non di linea, ossia taxi (con autovettura, motocarrozzetta, velocipede e trazione animale) oppure un analogo servizio di noleggio con conducente.
Dal nuovo obbligo di pagamento tracciabile sono escluse le spese per trasporti pubblici di linea (ad esempio terni etc.).
SPESE di vitto, alloggio e viaggio: regime fiscale
Previo il pagamento con mezzi tracciabili queste spese sono deducibili nei limiti previsti dal TUIR e differenti, secondo si riferiscano:
spese sostenute direttamente, dall’impresa;
spese rimborsate a ll.dd. e collaboratori coordinati e continuativi;
spese rimborsate a terzi (fornitori con P.IVA)
Spese sostenute direttamente dall’impresa
Permane il vincolo di deducibilità al 75% per le sole spese di vitto.
Spese RIMBORSATE A LL.DD. e collaboratori coordinati e continuativi (amministratori)
Rimane la normativa fiscale in vigore e che riepilogo:
per le trasferte nel territorio comunale:
le spese di vitto sono deducibili al 75%
le prestazioni alberghiere sono non deducibili;
ma costituiscono reddito per il percettore;
le spese di viaggio e trasporto, comprovate da documento del vettore, sono deducibili;
ma non costituiscono reddito per il percettore.
per le trasferte al di fuori del territorio comunale:
le spese di vitto sono deducibili;
le prestazioni alberghiere sono deducibili;
le spese viaggio, mediante servizi di linea, sono deducibili;
le spese di trasporto, medianti servizi non di linea, sono deducibili
ma non costituiscono reddito per il percettore nei limiti di 180,76 euro, in Italia, e 258,23 euro all’estero.
Spese RIMBORSATE A TERZI
La nuova normativa è sul punto ambigua.
Occorre distinguere se il terzo, fornitore con P.IVA, è, a sua volta una impresa/società oppure un professionista.
Nel caso di fornitore professionista, sussiste, sicuramente l’obbligo preliminare di pagamento tracciabile, assolto il quale il rimborso è deducibile senza alcun ulteriore vincolo.
Nel caso di fornitore impresa / società, l’obbligo di pagamento tracciabile sussisterebbe per interpretazione sistematica della nuova normativa.
Lo studio è a disposizione per qualsiasi chiarimento.
Cordiali saluti
Pier Giovanni Dal Mas