Nella predisposizione della presente circolare lo studio si è avvalso anche dei servizi di aggiornamento erogati dal Sistema Integrato Eutekne e dal Fiscal Assist di Datev Koinos
PREMESSA#
Con nota protocollo n. U.0043836 del 12.03.2025 il Ministero delle imprese ha diramato istruzioni a chiarimento della Legge 30 dicembre 2024, n. 207 che ha previsto l’obbligo di iscrizione nel registro delle imprese del domicilio digitale degli amministratori di imprese costituite in forma societaria.
DECORRENZA DELL’OBBLIGO – PERIODO TRANSITORIO#
Per tutte le società costituite a decorrere dal 1° gennaio 2025 vi è l’obbligo, al momento della prima iscrizione nel Registro delle imprese, di comunicare non solo la PEC della società ma anche quella degli amministratori.
Per le società già iscritte al Registro delle imprese alla data del 1° gennaio 2025, sono tenute all’adempimento della comunicazione entro il 30 giugno 2025.
SOGGETTI OBBLIGATI#
Ricadono nell’adempimento sia le società di persone sia le società di capitali, mentre sono escluse le società semplici (ad eccezione delle società semplici che esercitino attività agricola e le società di mutuo soccorso). Sono, inoltre, esclusi dall’obbligo i consorzi, anche con attività esterna, nonché le società consortili.
L’obbligo, come detto, riguarda gli amministratori ma anche i liquidatori di società, siano essi nominati dai soci o per intervento giudiziale.
INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA DA INDICARE#
Il Ministero delle imprese precisa che l’amministratore non può scegliere di comunicare l’indirizzo PEC della società.
Nel caso in cui un medesimo soggetto svolga l’incarico di amministratore in favore di una pluralità di imprese, potrà indicare:
per ciascuna di esse un medesimo indirizzo PEC,
ovvero a propria scelta,
può dotarsi di più indirizzi differenti in relazione a ciascuna o a gruppi di società.
MANCATO ADEMPIMENTO – CONSEGUENZE E SANZIONI PECUNIARIE#
La comunicazione PEC amministratore è un elemento informativo obbligatorio.
Ne consegue che a fronte di una domanda di iscrizione, ovvero di un atto di nomina o di rinnovo di un amministratore, da parte di una impresa soggetta all’obbligo, la CCIAA sospende il procedimento, assegnando all’impresa un congruo termine, comunque non superiore a 30 giorni, per l’integrazione del dato mancante, al suo spirare procedendo, in difetto di ottemperanza, al rigetto della domanda.
Sotto il profilo sanzionatorio, la norma in commento non prevede una sanzione specifica e di conseguenza si applica la sanzione prevista dall’articolo 2630 del codice civile, ovvero la sanzione amministrativa pecuniaria da 103 euro a 1.032, salva la riduzione dell’importo della sanzione ad 1/3 nel caso in cui la denuncia, la comunicazione o il deposito avvengano nei trenta giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti.
Si consiglia di attivarsi quanto prima:
Attivando una PEC per gli amministratori, qualora non ne siano già in possesso;
Effettuando comunicazione alla Camera di Commercio di competenza.
Entrambe le operazioni possono essere effettuate autonomamente, oppure appoggiandosi allo Studio.
Qualora si decida di farsi supportare dallo Studio, vi chiedo di contattarci entro e non oltre il 30/04/2025.
Lo studio resta a disposizioni per eventuali chiarimenti.
Cordiali saluti
Pier Giovanni Dal Mas