Nella predisposizione della presente informativa lo studio si è avvalso anche dei servizi di aggiornamento erogati dal Sistema Integrato Eutekne.
PREMESSA#
Come riportato, in dettaglio, nell’informativa 187 del 12.03.2025, l’art. 1 co. 101 - 111 della L. 30.12.2023 n. 213 (legge di bilancio 2024) ha introdotto l’obbligo di stipulare un’assicurazione da parte delle imprese, a copertura dei danni relativi alle immobilizzazioni materiali direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale.
Con il DM 30.1.2025 n. 18, pubblicato sulla G.U. 27.2.2025 n. 48, sono state definite le modalità attuative e operative degli schemi di assicurazione dei rischi catastrofali.
Con la FAQ Ministero delle Imprese e del made in Italy 1.4.2025, sono stati forniti dei chiarimenti.
Col Decreto del MIMIT pubblicato il 25.07.2025 è stato predisposto un elenco degli incentivi prelusi alle imprese senza polizza catastrofale.
Alla luce di queste integrazioni ed in prossimità dei termini, si ritiene utile ricordare e riassumere la normativa in questione.
TERMINI#
Con il DL 39/2025 ("Misure urgenti in materia di assicurazione dei rischi catastrofali"), il Consiglio dei Ministri ha differito e differenziato il termine per le imprese per stipulare le polizze prevedendo che:
| Dimensione impresa | Definizione | Termine |
|---|---|---|
| Micro impresa | Impresa che:
|
31/12/2025 |
| Piccola impresa | Impresa che:
|
31/12/2025 |
| Media impresa | Impresa che:
|
01/10/2025 |
| Grande impresa | Impresa che, alla chiusura di bilancio supera almeno due dei tre limiti seguenti:
|
31/03/2025 |
N.b.: le grandi imprese debbano assicurarsi entro il 31.3.2025, ma le sanzioni per l’inadempimento operano decorsi 90 giorni dalla data di decorrenza dell’obbligo assicurativo.
SOGGETTI#
L'obbligo di stipulare un'assicurazione catastrofale riguarda tutte le imprese:#
con sede legale in Italia,
con sede legale all’estero ma stabile organizzazione in Italia;
iscritte al Registro Imprese, indipendentemente dalla sezione a cui sono iscritte e dalla forma adottata, individuale o societaria.#
Sono escluse da questo adempimento le sole imprese agricole ex art. 2135 c.c., per le quali opera il Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteoclimatici, istituito dall'art. 1 co. 515 ss. della L. 234/2021.
BENI OGGETTO DI COPERTURA
Le polizze sono destinate alla copertura dei danni ai beni di cui all’art. 2424 co. 1 c.c., sezione Attivo, voce B-II (immobilizzazioni materiali),
numero 1): terreni e fabbricati;
numero 2): impianti e macchinario;
e numero 3): attrezzature industriali e commerciali;
a qualsiasi titolo impiegati per l’esercizio dell’attività di impresa, quindi sia beni di proprietà, iscritti in bilancio, sia beni non di proprietà (leasing, locazione, comodato).
Nel caso di beni in godimento (locazione, leasing, comodato etc.) l’obbligo di stipulare la polizza per rischi catastrofali decade se vi abbia già provveduto un altro soggetto, tipicamente il proprietario.
Inoltre é previsto che se la polizza è stipulata dall’imprenditore conduttore, l’indennizzo deve essere corrisposto al proprietario del bene, il quale è tenuto a utilizzarlo per il ripristino dei beni danneggiati / periti o della loro funzionalità. Nel caso in cui il proprietario non destini l’indennizzo al ripristino dei beni, l’imprenditore conduttore ha diritto a una somma corrispondente al lucro cessante per il periodo di interruzione dell’attività di impresa a causa dell’evento catastrofale, nel limite del 40% dell’indennizzo percepito dal proprietario.
Con riferimento agli immobili impiegati dall’imprenditore ad uso promiscuo, il Ministero delle Imprese e del made in Italy ha chiarito che questi ricadono nel perimetro dell’obbligo assicurativo per la porzione di edificio destinata all’esercizio dell’attività d’impresa.
ESCLUSIONI#
Sono esclusi dall’obbligo di copertura:
i beni già assistiti da analoga copertura assicurativa, anche se stipulata da soggetti diversi dall’imprenditore che impiega i beni (ad esempio il proprietario in caso di locazione);
i beni immobili che risultino gravati da abuso edilizio o costruiti in carenza delle autorizzazioni previste, o gravati da abuso sorto successivamente alla data di costruzione;
i beni dell’attivo circolante, quindi il magazzino, posto che i contratti coprono i danni alle immobilizzazioni materiali delle imprese indicate.
EVENTI ASSICURATI#
I contratti di assicurazione sono destinati alla copertura dei danni ai suddetti beni, direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale, individuati in:
sismi,
alluvioni,
frane,
inondazioni,
esondazioni,
come definiti all’art. 3 del DM 18/2025.
La polizza assicurativa non copre:
i danni che sono conseguenza diretta del comportamento attivo dell’uomo o i danni a terzi provocati dai beni assicurati a seguito di eventi;
i danni conseguenza diretta o indiretta di atti di conflitti armati, terrorismo, sabotaggio, tumulti;
i danni relativi a energia nucleare, armi, sostanze radioattive, esplosive, chimiche o derivanti da inquinamento o contaminazione.
SANZIONI#
Se le imprese destinatarie dell’obbligo non adempiono, di tale inadempimento “si deve tener conto nell’assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali”.
Le imprese inadempienti, dunque, potrebbero essere escluse da agevolazioni pubbliche di qualsiasi genere (non solo quelle spettanti in caso di eventi calamitosi) o potrebbero accedervi in misura ridotta.
Le imprese di assicurazione che rifiutano o eludono l’obbligo di contrarre sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100.000,00 a 500.000,00 euro.
INCENTIVI PRECLUSI DAL MIMIT#
Per le misure di propria competenza, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha pubblicato in data 25.7.2025 sul proprio sito istituzionale (www.mimit.gov.it) il DM 18.6.2025, che adegua la disciplina degli incentivi alla nuova normativa sull’obbligo di dotarsi di polizze catastrofali.
In particolare, sono stati individuati gli incentivi e le agevolazioni, di competenza del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, per l’accesso ai quali occorre avere stipulato la polizza catastrofale:
“Contratti di sviluppo” (art. 43 del DL 25.6.2008 n. 112 e DM 9.12.2014);
“Interventi di riqualificazione destinati alle aree di crisi industriale ai sensi della Legge 181/89” (DM 24.3.2022);
“Regime di aiuto finalizzato a promuovere la nascita e lo sviluppo di società cooperative di piccola e media dimensione (Nuova Marcora)” (DM 4.1.2021 e DM 30.7.2025);
“Sostegno alla nascita e allo sviluppo di start up innovative in tutto il territorio nazionale (Smart & Start)” (DM 24.9.2014);
“Agevolazioni a sostegno di progetti di ricerca e sviluppo per la riconversione dei processi produttivi nell’ambito dell’economia circolare” (DM 11.6.2020);
“Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell’attività d’impresa” (DM 29.10.2020);
“Mini contratti di sviluppo” (DM 12.8.2024);
“Agevolazioni alle imprese per la diffusione e il rafforzamento dell’economia sociale” (DM 3.7.2015);
“Sostegno per l’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili nelle PMI” (DM 13.11.2024);
“Finanziamento di start-up” (DM 11.3.2022);
“Supporto a start-up e venture capital attivi nella transizione ecologica” (DM 3.3.2022).
Per un’indicazione completa delle misure alle quali è precluso l’accesso in caso di mancata stipulazione della polizza catastrofale si devono attendere i corrispondenti provvedimenti delle altre amministrazioni.
Lo Studio resta a disposizione per eventuali chiarimenti
Cordiali saluti
Pier Giovanni Dal Mas