Nella predisposizione della presente circolare lo studio si è avvalso anche dei servizi di aggiornamento erogati dal Sistema Integrato Eutekne.

1 Premessa

A seguito delle ultime novità comunicate con la guida dell’Agenzia delle Entrate del mese di novembre 2024 sull’imposta di bollo sulle fatture elettroniche portiamo alla vostra attenzione le informazioni principali da considerare sia in sede di predisposizione delle fatture elettroniche, sia in sede di pagamento, nel caso provvedeste in autonomia.

2 IMPOSTA DI BOLLO

Sono soggette all’imposta di bollo, pari ad € 2,00, tutti i documenti (fatture, ricevute, quietanze, note, conti, etc.) evidenziano importi superiori ad € 77,47 non rientranti nel regime dell’applicazione dell’IVA, caratterizzati da uno dei seguenti codici natura IVA.

Natura FE Descrizione tipo operazione
N1 Escluso art. 15 (interessi mora, anticipaz.in nome e p/conto, imballaggi a rendere, penalità)
N2.2 Fuori Campo Iva
N2.2 Operazioni contribuenti minimi art. 27, co. 1 e 2 D.L. 98/2011 (+ART. 1 CO. 100)
N2.2 Non soggetto art. 2 (cessioni denaro, crediti,aziende)
N2.2 Non soggetto art. 3 (es.diritti di autore)
N2.2 Non soggetto art. 4 (operaz.non commerciali)
N2.1 Non soggetto art. 7-bis (no territorialità cessione beni)
N2.1 Non soggetto art. 7-bis UE (no territorialità cessione beni UE)
N2.1 Non soggetto art. 7-ter (fatt.vendita servizi a impresa extra UE)
N2.1 Non soggetto art. 7-quater (fatt.vendita servizi a a impresa UE)
N2.1 Non soggetto art. 7-quater (fatt.vendita servizi a a impresa extra UE)
N2.1 Non soggetto art. 7-quinquies (fatt.vendita servizi a impresa UE)
N2.1 Non soggetto art. 7-quinques (fatt.vendita servizi a a impresa extra UE)
N2.1 Non soggetto art. 7 e seguenti senza diritto alla detrazione (art. 19, co. 3)
N2.1 Non soggetto art. 7-sexies/septies (fatt. vendita servizi a privato non resid.in deroga)
N2.2 Operazioni contribuenti forfetari (art. 1 co.54-89, legge n. 190/2014)
N3.1 Non imponibile art. 8, co. 1, lett. b) (esportaz.trasporto cessionario non residente)
N3.5 Non imponibile art. 8, co. 1, lett. c) (esportazione indiretta con lettera intento)
N3.6 Non imponibile art. 50 bis c.4c) DL 331/93
N4 Esente art. 10, n. 18 (prestazioni sanitarie)
N4 Esente art. 10, n. 1/9 (operazioni se non rientranti nell'attività propria dell'impresa)
N4 Esente art. 10
N4 Esente art. 10, n. 27-quinquies (beni con Iva totalmente indetraibile)
N4 Esente art. 10, n. 11 (oro da investimento)

3 INDICAZIONE IN FATTURA MARCA DA BOLLO e integrazione

Al momento dell’emissione della fattura in presenza di una delle casistiche IVA sopra indicate deve essere valorizzato con “SI” l’apposito campo “Bollo virtuale”, anche in mancanza di addebito della marca da bollo nella fattura elettronica.

In mancanza di una corretta valorizzazione del campo sarà l’Agenzia delle Entrate stessa a integrare le fatture indicando “Bollo: SI”. Infatti, l’AE mette a disposizione del contribuente, all’interno della sezione Fatturazione elettronica e corrispettivi telematici, due elenchi:

  • elenco A (non modificabile), che contiene le fatture elettroniche con il campo “Bollo virtuale” compilato;

  • elenco B (modificabile) che contiene le fatture elettroniche, che pur in presenza dei requisiti non hanno il campo “Bollo virtuale” compilato.

Nel creare il secondo elenco l’AE considera tutte le fatture con operazioni di ammontare superiore a 77,47 euro e con il campo Natura con uno dei codici sopra indicati (ovvero N2.1; N2.2; N3.5; N3.6; N4).

Dall’integrazione automatica vengono esclusi tutte le fatture con tipo documento:

  • TD16 – integrazione fattura reverse charge interno#

  • TD17 – integrazione/autofattura per acquisto di servizi dall’estero

  • TD18 – integrazione per acquisto di beni intracomunitari

  • TD19 – integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art. 17, comma 2, del Dpr n. 633/1972

  • TD28 - acquisti da San Marino con Iva (fattura cartacea).

Vengono escluse, inoltre le fatture elettroniche con il campo “Regime fiscale” compilato con uno dei seguenti valori:

  • RF05 – vendita sali e tabacchi (art. 74, comma 1, del Dpr n. 633/1972)

  • RF06 – commercio di fiammiferi (art. 74, comma 1, del Dpr n. 633/1972)

  • RF07 – editoria (art. 74, comma 1, del Dpr n. 633/1972)

  • RF08 – gestione servizi di telefonia pubblica (art. 74, comma 1, del Dpr n. 633/1972)

  • RF09 – rivendita di documenti di trasporto pubblico e di sosta (art. 74, comma 1, del Dpr n. 633/1972)

  • RF10 – intrattenimenti, giochi e altre attività di cui alla tariffa allegata al Dpr n. 640/1972 (art. 74, comma 6, del Dpr n. 633/1972)

  • RF11 – agenzie viaggi e turismo (art. 74-ter del Dpr n. 633/1972).

4 consultazione e variazione delle fatture soggette a bollo

Gli elenchi A e B sono messi a disposizione nell’area riservata entro il giorno 15 del primo mese successivo a ogni trimestre.

Il soggetto può modificare l’elenco B, indicando eventuali fatture elettroniche non considerate oppure andando a modificare l’indicazione dell’Agenzia delle Entrate, in quanto non corretta. La modifica deve avvenire entro l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento. Per quanto riguarda il secondo trimestre, il termine del 31 luglio slitta al 10 settembre.

5 VERSAMENTO DELL’IMPOSTA DI BOLLO

Il pagamento dell’imposta di bollo può essere effettuato:

  • tramite versamento con F24;

  • tramite addebito sul conto corrente, indicando l’IBAN direttamente sul sito,

Nella seguente tabella vengono indicate le varie scadenze:

Periodo di riferimento Termini di versamento Codici tributo
I trimestre (A) 31 maggio 2521
II trimestre (A) 30 settembre 2522
III trimestre (A) 30 novembre 2523
IV trimestre 28 febbraio dell’anno successivo 2524
  1. Se l’importo dovuto per il primo trimestre non supera 5.000 euro, il versamento può essere eseguito entro il 30 settembre. Se l’importo dovuto complessivamente per il primo e secondo trimestre non supera 5.000 euro, il versamento può essere eseguito entro il 30 novembre.

5.1 RAVVEDIMENTO

Il servizio web messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate consente di avvalersi dell’istituto del ravvedimento di cui all’art. 13 del DLgs. 472/97, in caso di mancato pagamento dell’imposta di bollo alla scadenza prevista.

Il sistema calcola automaticamente la sanzione ridotta e gli interessi dovuti in base ai giorni di ritardo rispetto alla naturale scadenza.

Il servizio rilascia una prima ricevuta di conferma dell’inoltro della richiesta di addebito e una seconda attestante l’esito del pagamento.

Nel caso si volesse procedere mediante versamento a mezzo modello F24, i codici tributo da utilizzare sono i seguenti:

  • 2525 - Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - sanzioni;

  • 2626 - Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – interessi

Il ravvedimento può essere predisposto effettuando il calcolo manualmente ed effettuando il pagamento tramite F24, non avvalendosi della procedura web.

6 PROCEDURA DI RECUPERO DELL’IMPOSTA DI BOLLO NON VERSATA

L’Agenzia delle Entrate trasmette con modalità telematiche, “al domicilio digitale registrato nell’elenco INIPEC” (si veda provv. 34958/2021) del soggetto passivo che ha ritardato, omesso o versato in misura insufficiente l’imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche inviate tramite SdI, una comunicazione contenente:

  • il codice fiscale, la denominazione, il cognome e nome del cedente/prestatore;

  • il numero identificativo, l’anno d’imposta e il trimestre solare di riferimento;

  • il codice atto che andrà riportato nel modello F24;

  • gli elementi informativi relativi all’anomalia riscontrata dall’Agenzia delle Entrate;

  • l’ammontare dell’imposta, della sanzione amministrativa dovuta ex art. 13 co. 1 del DLgs. 471/97, ridotta ad un terzo, e degli interessi dovuti fino all’ultimo giorno del mese antecedente a quello dell’elaborazione della comunicazione.

Nei 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, il contribuente (anche per il tramite del suo intermediario) potrà, tuttavia, fornire chiarimenti in ordine ai pagamenti dovuti.

Qualora il contribuente non provveda al pagamento, in tutto o in parte, delle somme dovute entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione o entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione definitiva delle somme rideterminate in conseguenza dei chiarimenti forniti, l’Agenzia delle Entrate procederà all’iscrizione a ruolo a titolo definitivo dei suddetti importi (imposta non versata, sanzione amministrativa dovuta ai sensi dell’art. 13 co. 1 del DLgs. 471/97 e interessi).

Lo Studio è a disposizione per qualsiasi chiarimento.

Cordiali saluti

Pier Giovanni Dal Mas