Nella predisposizione della presente circolare lo studio si è avvalso anche dei servizi di aggiornamento erogati dal Sistema Integrato Eutekne

premessa

Con il DL 27.12.2024 n. 202, pubblicato in G.U. 27.12.2024 n. 302 ed entrato in vigore il 28.12.2024 sono state previste proroghe e differimento dei termini (c.d. decreto “Milleproroghe”).

Di seguito le principali novità ritenute di maggior interesse.

“rottamazione dei ruoli” - riammissione in caso di decadenza

Con i co. 1-2 dell’art. 3-bis del DL 202/2024, inserito in sede di conversione in legge, è stata prevista una riammissione alla “rottamazione dei ruoli” introdotta dalla L. 197/2022 (legge di bilancio 2023), riservata ai soggetti che avevano presentato la relativa domanda entro il 30.6.2023 e che, al 31.12.2024, sono decaduti per irregolarità nel pagamento delle rate.

Rientravano nella rottamazione, salve le esclusioni di legge (ad esempio dazi doganali e IVA all’importazione), i carichi affidati agli Agenti della Riscossione nel lasso temporale compreso tra l’1.1.2000 e il 30.6.2022.

Non si tratta di una nuova rottamazione dei ruoli né di un ampliamento della rottamazione originaria, pertanto la riammissione non può riguardare:

  • carichi che, sebbene potessero rientrare nella rottamazione, non erano stati inclusi nella relativa domanda;

  • carichi che non potevano rientrare nella domanda originaria, ad esempio in quanto consegnati oltre il 30.6.2022.

Ambito applicativo

La legge parla di debitori decaduti per irregolarità nel pagamento delle rate al 31.12.2024, quindi ne dovrebbe derivare che:

  • non sono riammessi i debitori che non hanno avuto accesso alla rottamazione per trasmissione della domanda oltre il 30.6.2023;

  • sono riammessi i debitori che per le rate in scadenza sino al 31.12.2024 sono decaduti per tardivo, insufficiente od omesso pagamento di una o più rate (anche, eventualmente, di tutte le rate);

  • la riammissione non riguarda i debitori che hanno pagato tardivamente le rate, ma senza sforare il limite di tolleranza dei 5 giorni (rimane, per questi debitori, l’obbligo di pagare la rata in scadenza il 28.2.2025 per non decadere dalla rottamazione);

  • la riammissione non riguarda altresì i debitori che hanno pagato puntualmente le rate (rimane, per questi debitori, l’obbligo di pagare la rata in scadenza il 28.2.2025 per non decadere dalla rottamazione).

I debitori che, in costanza dei requisiti di legge, beneficiano della riammissione, dovranno presentare domanda entro il 30.4.2025 con i modelli che verranno approvati dall’Agente della riscossione, utilizzando i nuovi bollettini di pagamento.

Benefici

Il beneficio della rottamazione consiste nello sgravio:

  • di qualsiasi sanzione di natura tributaria o contributiva;

  • di ogni tipo di interesse compreso nel carico (da ritardata iscrizione a ruolo se si tratta di imposte sui redditi e IVA);

  • degli interessi di mora applicati dall’Agente della Riscossione se il debitore non onora il debito a seguito di accertamento esecutivo, avviso di addebito o cartella di pagamento;

  • degli aggi di riscossione.

Per quanto riguarda le sanzioni per violazioni del Codice della strada vengono meno gli interessi e le maggiorazioni di legge, ma non le sanzioni.

Presentazione della domanda di riammissione

Il procedimento di riammissione inizia con la domanda all’Agenzia delle Entrate-Riscossione, da inviare a pena di decadenza entro il 30.4.2025, con cui si indica la volontà di definire i ruoli indicati, di pagare in unica soluzione o a rate e ci si impegna a rinunciare ai contenziosi in corso.

La domanda di riammissione non deve necessariamente riguardare tutti i carichi oggetto della domanda presentata entro il 30.6.2023.

La domanda di riammissione va presentata anche se nulla è dovuto, ad esempio in quanto le rate sono state pagate ma tardivamente oltre i 5 giorni di tolleranza.

Effetti della domanda di riammissione

Una volta presentata la domanda di riammissione, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione non può avviare azioni esecutive né disporre fermi di beni mobili e ipoteche.

Rimangono i fermi e le ipoteche adottati alla data della domanda; pertanto, se fosse stata iscritta l’ipoteca prima della domanda, questa mantiene i suoi effetti e il titolo di prelazione. Non possono proseguire le procedure esecutive immobiliari già avviate, salvo ci sia stato un incanto con esito positivo.

Vi sono anche effetti sul c.d. “blocco dei pagamenti” delle Pubbliche Amministrazioni, quindi si potranno riscuotere i crediti vantati nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni, che, ordinariamente, sono bloccati in presenza di ruoli e se di importo pari o superiore a 5.000,00 euro.

La presentazione della domanda dovrebbe consentire il rilascio del DURC.

Comunicazione dell’Agente della Riscossione

A seguito della domanda di riammissione, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione comunica al debitore, entro il 30.6.2025, l’ammontare delle somme da pagare, nonché quello delle singole rate, unitamente al giorno di scadenza.

Versamento degli importi

Il carico potrà essere dilazionato in 10 rate di pari ammontare scadenti:

  • le prime due il 31.7.2025 e il 30.11.2025;

  • le successive il 28.2, il 31.5, il 31.7 e il 30.11 degli anni 2026 e 2027.

È possibile pagare in unica soluzione entro il 31.7.2025.

I versamenti possono avvenire:

  • mediante i bollettini precompilati allegati alla comunicazione dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione;

  • tramite domiciliazione bancaria;

  • oppure presso gli uffici dell’Agente della Riscossione.

Divieto di compensazione

È in ogni caso esclusa la compensazione degli importi dovuti con crediti disponibili.

Interessi da rateizzazione

Sugli importi dilazionati sono dovuti, dall’1.11.2023, gli interessi al tasso del 2% annuo.

Somme pagate in precedenza

In nessun caso il contribuente ha diritto al rimborso delle somme già pagate. Quanto corrisposto a titolo di capitale e rimborso delle spese di esecuzione, va scomputato dalle somme dovute.

decadenza dalla rottamazione

La rottamazione si perfeziona con il tempestivo e integrale pagamento, nei termini, della totalità degli importi dovuti o di tutte le rate. Pertanto, in caso di inadempimento viene meno lo stralcio delle sanzioni, degli interessi e degli aggi.

Tuttavia, il tardivo versamento delle rate, contenuto nei 5 giorni, non ha effetti pregiudizievoli.

Dilazione delle somme residue

In caso di decadenza dalla rottamazione sembra possibile presentare una domanda di dilazione delle somme residue, salvo che il debitore sia ormai decaduto dalla dilazione prima di accedere alla rottamazione

PRESTAZIONI SANITARIE - DIVIETO DI FATTURAZIONE ELETTRONICA IN AMBITO B2C - ESTENSIONE A TUTTO IL 2025

L’art. 3 co. 6 del DL 202/2024, come modificato in sede di conversione in legge, ha disposto la proroga per l’intero anno 2025 del divieto di fatturazione elettronica sancito dall’art. 10-bis del DL 119/2018.

Nella sua versione originaria la norma aveva previsto che il rinvio operasse soltanto fino al 31.3.2025.

Pertanto, fino al 31.12.2025 permane il divieto di emettere fatture elettroniche mediante il Sistema di Interscambio (SdI), in capo ai:

  • soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria, con riferimento alle fatture i cui dati sono da inviare a detto Sistema (art. 10-bis del DL 119/2018);

  • soggetti che non sono tenuti all’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria, con riguardo alle fatture relative a prestazioni sanitarie effettuate nei confronti di persone fisiche (l’art. 9-bis co. 2 del DL 135/2018 fa riferimento alle disposizioni di cui all’art. 10-bis del DL 119/2018, la cui efficacia è stata estesa all’intero anno 2025).

Si ricorda che il divieto opera esclusivamente nell’ambito delle prestazioni B2C e non nei rapporti B2B. Tuttavia, anche in questo caso, qualora le prestazioni sanitarie siano rese nei confronti di persone fisiche, ma imputate a soggetti passivi diversi (che se ne fanno carico), i nominativi dei pazienti non vanno inseriti in fattura (risposta a interpello Agenzia delle Entrate 24.7.2019 n. 307 e FAQ Agenzia delle Entrate 19.7.2019 n. 73).

Lo studio è a disposizione per qualsiasi chiarimento.

Cordiali saluti

Pier Giovanni Dal Mas